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Discussione: novità giurisprudenziali

  1. #101
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    In attesa che il legislatore – o chi per lui – si accorga che nel nostro ordinamento, allo stato, coesistono due distinte ed opposte ipotesi di lieve entità, in materia di stupefacenti, posto che la pronuncia della Corte Costituzionale ha, da un lato, determinato la riviviscenza del testo dell’intero art. 73 nella forma ante novella del 2006 e che, in pari tempo, il Parlamento ha convertito in legge il D.L. 146 del 23 dicembre 2013, il quale innova la norma in questione e la trasformando da circostanza attenuante ad effetto speciale, in reato autonomo, intervengono pronunzie giurisprudenziale di legittimità che – contingentemente ed interinalmente – sanciscono l’applicazione di quest’ultima nuova ipotesi.
    La sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione n. 5143, siccome pronunziata il 16 gennaio u.s., quindi, prima che fosse decisa dalla consulta la eccezione di costituzionalità, non ha potuto tenere conto della denunziata grave discrasia e – comunque correttamente – ha ritenuto che la modifica introdotta con l’art. 2 del citato DL configuri e determini un mutamento in melius, risultando, così, più favorevole all’imputato.
    Oltre alla circostanza che la pena prevista dal DL 146/2013 appare inferiore (da 1 a 5 anni di reclusione oltre alla multa) a quella che era stata precedentemente sancita (il cui massimo edittale era, invece, di 6 anni), elemento di discontinuità ritenuto di specifica rilevanza, appaiono, inoltre, evidenti altri profili che confermano tale giudizio.
    La struttura di reato autonomo sottrae, infatti, l’istituto della lieve entità al giudizio di bilanciamento rispetto alle eventuali aggravanti contestate (situazione che aveva in precedenza spesso impedito l’inflizione di pene adeguate e proporzionate) e, altresì, permette di modulare, in termini di maggiore favore il regime prescrizionale, che, ora, viene calcolato secondo i parametri previsti dall’art. 157 c.p. .
    Resta, comunque, indubitabile la considerazione che, la situazione di evidente contrasto e conflitto tra le due richiamate norme, venutasi a creare in progresso di tempo, è determinata dalla oggettiva incoerenza delle stesse, di cui il legislatore non pare essersi accorto.
    Non è, infatti, pensabile un trapianto tout court del comma 5° - così come concepito dal DL 21 dicembre 2013 n. 146 – nel complessivo modello del rinnovato art. 73.
    Se una simile operazione avvenisse ci si troverebbe dinanzi ad una norma obbiettivamente “strabica”, una vera e propria inammissibile contraddizione in termini che verrebbe ad intercorrere fra distinti passaggi della stessa che presentano linee guida sanzionatorie del tutto incompatibili fra loro.
    Ci si dovrebbe domandare, perciò, come si potrebbe, così, coniugare e porre, quale esempio di doverosa coerenza intrinseca) della regola in parola, una previsione quale quella dei commi 1 e 4 dell’art. 73, che distinguono (in coerenza con la suddivisione tabellare dell’art. 14) le pene per le sostanze droganti cd. pesanti e quelle cd. leggere, con una disposizione – il comma 5° ex DL 146/2013 – che, invece, unifica nella medesima pena detentiva e pecuniaria, il trattamento sanzionatorio.
    Non dimentichiamo che i comma 1, 4, da un lato ed il comma 5, dall’altro, – nel disegno dell’art. 73 ex L. JERVOLINO-VASSALLI – governano le medesime condotte ritenute illecite.
    Essi si differenziano esclusivamente per il livello di gravità attribuito alle stesse, (in un caso di carattere ordinario, nell’altra ipotesi espressamente lieve); si tratta di un giudizio che, per tale specifica ragione determina una differente modulazione dell’intervento sanzionatorio.
    Ritiene chi scrive, quindi, che l’innesto di una singola previsione normativa, così differente (quale appare l’art. 2 del DL 146/2013) rispetto alla complessiva trama dell’art. 73, costituirebbe scelta destinata a subire un’inevitabile ed irreversibile crisi di rigetto, in quanto essa si accrediterebbe come iniziativa interpretativa che determina una condizione di illogicità interna alla specifica norma.
    Il generale stato di incertezza lievita, poi, posto che taluna parte – attraverso un’interpretazione strictu sensu dell’art. 136 comma 1° Cost. che recita “Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione…..” – ritiene che, allo stato attuale, l’intervenuta abrogazione della FINI-GIOVANARDI non produca ancora effetti concreti, dovendosi, così, differire gli stessi – anche a livello retroattivo - solo al momento della effettiva pubblicazione della sentenza della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale.
    Dunque, aderendo alla tesi sopra esposta in relazione al comma 1 dell’art. 136 Cost., in questo momento, ogni processo entra in un vero e proprio limbo, nel quale vige tuttora, provvisoriamente, una norma dichiarata incostituzionale, mentre quella ripristinata, invece, non avrebbe ancora vigenza .
    Ve ne è abbastanza per auspicare che si ponga termine a questo disordine giuridico e si intenda, finalmente, porre riparo con una nuova organica legge.
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Nome: Cass. Sez. VI  16 gennaio 2014 art. 73-5°.pdf‎ 
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  2. #102
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    Cari amici,
    desidero informarvi che sto valutando la fondatezza di una nuova questione di costituzionalità rivolta alla legge JERVOLINO-VASSALLI, e riguardante la mancata previsione dell'uso personale, quale esimente della coltivazione.
    Vale a dire che intendo denunziare la disuguaglianza di trattamento fra detentore (che abbia acquistato in piazza per il proprio consumo) e coltivatore che abbia prodotto per il proprio uso.
    La Legge JERVOLINO-VASSALLI sotto questo aspetto non è differente dalla L. 49/2006 appena abrogata, ma credo che ci sia un elemento di novità che è dato
    1) dalla decisione 757/GAI/2004, che all'art. 2 prevede la non punibilità di tutte quelle condotte che risultino finalizzate all'uso personale, nei paesi dove l'uso personale è depenalizzato (e tra queste la coltivazione).
    Non vi sarebbe mai stato un serio confronto fra la norma interna (art. 73) e quella di diritto comunitario.
    Da qui la possibile violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost. ;
    2) dalla circostanza che l'abrogazione della L. 49/2006, che era stata presa come elemento valutativo dalla sentenza 24 aprile 2008 delle SSUU che aveva negato la possibilità di riconoscere la non punibilità della coltivazione domestica, permette, però, la proposizione di nuove argomentazioni.
    Su tutte proprio la sentenza sopra ricordata ha perso efficacia, perché si basava su argomenti che ora non possono più essere - a mio parere - proficuamente utilizzati.
    Vi terrò informati, perché, le prime questioni verranno proposte nei prossimi giorni.
    In ogni caso credo che sia necessario anche un sostegno a livello di idee e pubblicizzazione a questo serio tentativo di sanzionalizzare questa condotta.

  3. #103
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    E andasse in porto anche questa ritorneremmo alla legge Mussolini-Oviglio?
    Ovviamente una battuta, inutile dire che ha tutto il nostro sostegno, anche se nel mio piccolo non credo possa fare tutta questa opera di pubblicizzazione
    «Impara a leggere le cose intorno a te/finché non se ne scoprirà la realtà./Districa le regole che non ci funzionan più/per spezzar poi tutto ciò con radicalità»
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  4. #104
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    Citazione Originariamente Scritto da M'agganjo Visualizza Messaggio
    E andasse in porto anche questa ritorneremmo alla legge Mussolini-Oviglio?
    Ovviamente una battuta, inutile dire che ha tutto il nostro sostegno, anche se nel mio piccolo non credo possa fare tutta questa opera di pubblicizzazione
    Vede M'agganjo io ricordo quando ci furono le prime discussioni in ordine alla possibilità di attaccare la L. 49/2006 sul piano dell'incostituzionalità e devo riconoscere che ero tra coloro che erano maggiormente scettici sulla possibilità di presentare un'eccezione fondata.
    Le insistenze di Giancarlo Cecconi, di Filippo Vona, il successivo appoggio di Ecko, hanno permesso di impostare una questione che sembrava irrealizzabile.
    Se ciascuno di noi ci crede.....
    Non torneremmo alla Mussolini-Oviglio, ma ci sarebbe una modifica della JERVOLINO-VASSALI nella parte in cui non contempla fra le condotte non punibili la coltivazione ad uso personale.

  5. #105
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio
    Non torneremmo alla Mussolini-Oviglio, ma ci sarebbe una modifica della JERVOLINO-VASSALI nella parte in cui non contempla fra le condotte non punibili la coltivazione ad uso personale.
    Non capisco una cosa ..
    ... com'è che funzionerebbe?

    La Corte Costituzionale non ha solo potere abrogativo?
    Oppure può anche modificare (riscrivere) le leggi?
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  6. #106
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    Citazione Originariamente Scritto da KGB Visualizza Messaggio
    Non capisco una cosa ..
    ... com'è che funzionerebbe?

    La Corte Costituzionale non ha solo potere abrogativo?
    Oppure può anche modificare (riscrivere) le leggi?
    Le spiego.
    E' vero che la corte ha un potere abrogativo, ma attraverso questo potere, che può investire parzialmente una legge, quest'ultima può venire ad assumere un significato conforme ai principi costituzionali, che prima non aveva.
    Nel caso di specie, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità atterrebbe all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 nella parte in cui tale norma in violazione dell'art. 117 Cost. non prevede la non punibilità della coltivazione di piante di cannabis quando tale condotta sia finalizzata al consumo personale del coltivatore, in quanto non recepisce l'art. 2 della decisione UE 757/GAI/2004.
    Se non fossi stato chiaro ditemelo.

  7. #107
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio
    Le spiego.
    E' vero che la corte ha un potere abrogativo, ma attraverso questo potere, che può investire parzialmente una legge, quest'ultima può venire ad assumere un significato conforme ai principi costituzionali, che prima non aveva.
    Nel caso di specie, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità atterrebbe all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 nella parte in cui tale norma in violazione dell'art. 117 Cost. non prevede la non punibilità della coltivazione di piante di cannabis quando tale condotta sia finalizzata al consumo personale del coltivatore, in quanto non recepisce l'art. 2 della decisione UE 757/GAI/2004.
    Se non fossi stato chiaro ditemelo.
    Grazie!
    Un'ultima domanda:
    come funziona la procedura di denuncia di cui parla? Deve nascere da un processo in cui uno è accusato per coltivazione oppure chiunque può avanzare questo tipo di denuncia di propria iniziativa?

    Se fosse valido il secondo caso, oltre a farla Lei la denuncia non sarebbe male diffondere una lettera di denuncia pre compilata che chiunque può firmare e inviare per conto suo tramite posta ordinaria, o comunque consegnare di persona in Procura o alle f.d.o come denuncia personale.

    Avrebbe una ancor maggiore possibilità di impatto positivo (avrebbe più possibilità di spingere la Corte a valutare la situazione), oltre a portare ad una riapertura del dibattito politico.
    Ultima modifica di KGB; 28-02-14 alle 23:43
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  8. #108
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    Una legge può essere "denunciata" alla corte costituzionale solo dal presidente della repubblica, dal governo, dal parlamento e da un giudice.
    O almeno così ricordo mi disse il mio professore di diritto
    Ultima modifica di M'agganjo; 28-02-14 alle 23:53
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  9. #109
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    ah
    quindi conferma il mio sospetto che l'iter da seguire è ancora quello che ha portato alla precedente analisi della finigiovanardi (partendo cioè da ricorsi in processi in corso o appelli)
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  10. #110
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    Ha ragione M'agganjo, la questione di costituzionalità nel nostro caso può venire sollevata nel corso di un processo dal giudice su istanza di una parte.
    Reputo, però, necessario abbinare al profilo strettamente giuridico anche una partecipazione generale alla questione, una pubblicizzazione del problema.
    E', infatti, necessaria una strategia ampia perché fortissime saranno le resistenze proibizioniste.
    Oltre alla fondatezza giuridica della questione, sulla quale sto approfondendo le mie conoscenze, credo si debba cercare - in appoggio - di privilegiare l'informazione ragionata sulla liceità della coltivazione domestica e su alcun sue peculiarità (vantaggi rispetto all'acquisto presso pushers, genuinità del prodotto, controllo del livello di thc etc,).

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